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Il
Codice della Strada
NUOVO
CODICE DELLA STRADA
VERSIONE
INTEGRALE
Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992). - Nuovo codice della
strada. Aggiornato
ed in vigore dal 30 giugno 2003 secondo il Decreto
Legge 27 giugno 2003
pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 convertito
nella legge 1 agosto 2003 n. 214,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12.8.2003
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1. Principi generali.
Art.
2. Definizione e classificazione delle strade.
Art.
3. Definizioni stradali e di traffico.
Art.
4. Delimitazione del centro abitato.
Art.
5. Regolamentazione della circolazione in
generale.
Art.
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati.
Art.
7. Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati.
Art.
8. Circolazione nelle piccole isole.
Art.
9. Competizioni sportive su strada.
Art.
9-bis Organizzazione
di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e
partecipazione alle gare
Art.
9-ter Divieto
di gareggiare in velocità con veicoli a motore
Art.
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità.
Art.
11. Servizi di polizia stradale.
Art.
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art.
13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
Art.
14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
Art.
15. Atti vietati.
Art.
16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità
nelle intersezioni fuori dei centri abitati.
Art.
17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
Art.
18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri
abitati.
Art.
19. Distanze di sicurezza dalle strade.
Art.
20. Occupazione della sede stradale.
Art.
21. Opere, depositi e cantieri stradali.
Art.
22. Accessi e diramazioni.
Art.
23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
Art.
24. Pertinenze delle strade.
Art.
25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Art.
26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
Art.
27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e
concessioni.
Art.
28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
Art.
29. Piantagioni e siepi.
Art.
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
Art.
31. Manutenzione delle ripe.
Art.
32. Condotta delle acque.
Art.
33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
Art.
34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA
STRADALE
Art.
35. Competenze.
Art.
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extraurbana.
Art.
37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
Art.
38. Segnaletica stradale.
Art.
39. Segnali verticali.
Art.
40. Segnali orizzontali.
Art.
41. Segnali luminosi.
Art.
42. Segnali complementari.
Art.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico.
Art.
44. Passaggi a livello.
Art.
45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art.
46. Nozione di veicolo.
Art.
47. Classificazione dei veicoli.
Art.
48. Veicoli a braccia.
Art.
49. Veicoli a trazione animale.
Art.
50. Velocipedi.
Art.
51. Slitte.
Art.
52. Ciclomotori.
Art.
53. Motoveicoli.
Art.
54. Autoveicoli.
Art.
55. Filoveicoli.
Art.
56. Rimorchi.
Art.
57. Macchine agricole.
Art.
58. Macchine operatrici.
Art.
59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
Art.
60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico
e collezionistico.
Art.
61. Sagoma limite.
Art.
62. Massa limite.
Art.
63. Traino veicoli.
Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E
VELOCIPEDI
Art.
64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e
delle slitte.
Art.
65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
Art.
66. Cerchioni alle ruote.
Art.
67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
Art.
68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
Art.
69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di
frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei
velocipedi.
Art.
70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con
slitte.
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art.
71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi.
Art.
72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e
loro rimorchi.
Art.
73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
Art.
74. Dati di identificazione.
Art.
75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
e omologazione.
Art.
76. Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità.
Art.
77. Controlli di conformità al tipo omologato.
Art.
78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Art.
79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione.
Art.
80. Revisioni.
Art.
81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art.
82. Destinazione ed uso dei veicoli.
Art.
83. Uso proprio.
Art.
84. Locazione senza conducente.
Art.
85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone.
Art.
86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
Art.
87. Servizio di linea per trasporto di persone.
Art.
88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
Art.
89. Servizio di linea per trasporto di cose.
Art.
90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
Art.
91. Locazione senza conducente con facoltà di
acquisto-leasing e
vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
Art.
92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E
IMMATRICOLAZIONE
Art.
93. Formalità necessarie per la circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Art.
94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di
residenza dell'intestatario.
Art.
95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta
di circolazione.
Art.
96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica.
Art.
97. Formalità necessarie per la circolazione dei
ciclomotori.
Art.
98. Circolazione di prova.
Art.
99. Foglio di via.
Art.
100.Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi.
Art.
101.Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle
targhe.
Art.
102.Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di
targa.
Art.
103.Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE
E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art.
104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.
Art.
105. Traino di macchine agricole.
Art.
106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole.
Art.
107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole.
Art.
108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione e della carta di circolazione delle macchine.
Art.
109. Controlli di conformità al tipo omologato delle
macchine agricole.
Art.
110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
Art.
111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
Art.
112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole in circolazione e aggiornamento del documento di
circolazione.
Art.
113. Targhe delle macchine agricole.
Art.
114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art.
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali.
Art.
116. Patente e certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e autoveicoli.
Art.
117. Limitazioni nella guida.
Art.
118. Patente e certificato di idoneità per la guida di
filoveicoli.
Art.
119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida.
Art.
120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente
di guida.
Art.
121. Esame di idoneità.
Art.
122. Esercitazioni di guida.
Art.
123. Autoscuole.
Art.
124. Guida delle macchine agricole e delle macchine
operatrici.
Art.
125. Validità della patente di guida.
Art.
126. Durata e conferma della validità della patente di
guida.
Art.
126-bis Patente a punti
Art.
127. Permesso provvisorio di guida.
Art.
128. Revisione della patente di guida.
Art.
129. Sospensione della patente di guida.
Art.
130. Revoca della patente di guida.
Art.
131. Agenti diplomatici esteri.
Art.
132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati
esteri.
Art.
133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
Art.
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
Art.
135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
esteri.
Art.
136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati
esteri e da Stati della Comunità europea.
Art.
137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e permessi internazionali di guida.
Art.
138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
Art.
139. Patente di servizio per il personale che esplica
servizio di polizia stradale.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 140. Principio informatore della circolazione.
Art.
141. Velocità.
Art.
142. Limiti di velocità.
Art.
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
Art.
144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
Art.
145. Precedenza.
Art.
146. Violazione della segnaletica stradale.
Art.
147. Comportamento ai passaggi a livello.
Art.
148. Sorpasso.
Art.
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
Art.
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade
di montagna.
Art.
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Art.
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
Art.
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Art.
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
Art.
155. Limitazione dei rumori.
Art.
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art.
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
Art.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
Art.
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
Art.
160. Sosta degli animali.
Art.
161. Ingombro della carreggiata.
Art.
162. Segnalazione di veicolo fermo.
Art.
163. Convogli militari, cortei e simili.
Art.
164. Sistemazione del carico sui veicoli.
Art.
165. Traino di veicoli in avaria.
Art.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
Art.
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
Art.
168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi.
Art.
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore.
Art.
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote.
Art.
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote.
Art.
172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
Art.
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida.
Art.
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o cose.
Art.
175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali.
Art.
176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali.
Art.
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.
Art.
178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Art.
179. Cronotachigrafo.
Art.
180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
Art.
181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
Art.
182. Circolazione dei velocipedi.
Art.
183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
Art.
184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle
greggi.
Art.
185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
Art.
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
Art.
187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Art.
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide.
Art.
189. Comportamento in caso di incidente.
Art.
190. Comportamento dei pedoni.
Art.
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
Art.
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
Art.
193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E
DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art.
194. Disposizioni di carattere generale.
Art.
195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art.
196. Principio di solidarietà.
Art.
197. Concorso di persone nella violazione.
Art.
198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie.
Art.
199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
Art.
200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
Art.
201. Notificazione delle violazioni.
Art.
202. Pagamento in misura ridotta.
Art.
203. Ricorso al prefetto.
Art.
204. Provvedimenti del prefetto.
Art.
204-bis Ricorso
al giudice di pace
Art.
205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
Art.
206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
Art.
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
Art.
208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art.
209. Prescrizione.
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art.
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie in generale.
Art.
211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
Art.
212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una
determinata attività.
Art.
213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
della confisca amministrativa.
Art.
214. Fermo amministrativo del veicolo.
Art.
215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del
veicolo.
Art.
216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
circolazione, della targa o della patente di guida.
Art.
217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
Art.
218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
Art.
219. Revoca della patente di guida.
Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE
SANZIONI
Art.
220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal
presente codice.
Art.
221. Connessione obiettiva con un reato.
Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A
SANZIONI PENALI
Art.
222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reati.
Art.
223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
Art.
224. Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della sospensione e della revoca della
patente.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
Art.
226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
Art.
227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
Art.
228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati
per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del
presente codice.
Art.
229. Attuazione di direttive comunitarie.
Art.
230. Educazione stradale.
Art.
231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione
e di attuazione.
Art.
233. Norme transitorie relative al titolo I.
Art.
234. Norme transitorie relative al titolo II.
Art.
235. Norme transitorie relative al titolo III.
Art.
236. Norme transitorie relative al titolo IV.
Art.
237. Norme transitorie relative al titolo V.
Art.
238. Norme transitorie relative al titolo VI.
Art.
239. Norme transitorie relative al titolo VII.
Art.
240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
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