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Responsabilità
Civile Auto:
Cosa
fare per ottenere il giusto risarcimento...
In
precedenza abbiamo visto cosa fare come prevenzione e come
comportarsi subito dopo un sinistro stradale sul luogo dello stesso.
Ora, bene o male, siamo
ritornati a casa con il nostro veicolo un po’ "acciaccato”
e un po’ stressati dall’esperienza negativa dell’incidente
stradale.
Se abbiamo preso
bene i dati delle parti, raccolto un’idonea documentazione e se ci
siamo anche tutelati con il CAI (Convenzione Indennizzo Diretto),
oppure detto anche modulo
blu, o anche CID e con delle foto, ottenere l’indennizzo sarà
certo facile.
A questo punto
bisogna fare alcuni distinguo in quanto alcune fra le compagnie
assicuratrici italiane hanno stipulato fra di loro accordi
associativi per rendere più veloce e sbrigativa la pratica di
risarcimento: il “CID”.
NON SEMPRE A
PAGARE SARA’ LA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL RESPONSABILE, ma in
alcuni e specifici casi SARA’ proprio la vostra assicuratrice a
rimborsare il danno a cose.
Essenzialmente
possiamo raggruppare i casi più frequenti in due tipologie di
sinistro, quello che vede coinvolti solo DUE veicoli e quello che
vede coinvolti da TRE a più mezzi fino
e quelli cosiddetti catastrofali con più di 40 veicoli.
- Sinistro
stradale con due soli veicoli:
A)
E’ la propria compagnia assicuratrice a trattare e
definire il
sinistro quando:
-
E’
stato compilato il modulo blu e lo si è firmato entrambi, nel
sinistro non vi sono feriti, uno o entrambi i mezzi NON sono
ciclomotori o trattori agricoli, non vi sono danni ad altri
veicoli di terzi anche se estranei all’evento. Tale procedura
chiamata CID, convenzione indennizzo diretto, non ha limiti
d’importo, non graverà sul vostro bonus malus, a condizione
che non siate responsabili in tutto od in parte
dell’incidente, vi permette di avere un interlocutore
conosciuto, la vostra assicurazione, e soprattutto deve essere
definita con il pagamento del danno entro 30 giorni
-
ll
cid è valido solo fra veicoli italiani e con compagnie italiane
aderenti all’accordo ANIA-CID, è valido anche fra due veicoli
italiani che hanno un’incidente all’estero.
-
Non
è valido se uno dei mezzi è straniero.
-
Il
CID è valido SOLO se vi è collisione fra i due veicoli, non è
valido se non vi è urto.
-
Il
CID è valido anche se uno dei veicoli traina un rimorchio, un
caravan.
B)
E’ la compagnia
assicuratrice della controparte
a trattare e definire il sinistro quando:
-
Vi
sono feriti, uno o entrambi i veicoli è un ciclomotore o
trattore agricolo, il modello cid non è firmato da entrambi,
non è compilato correttamente, mancano dei dati fondamentali,
la dinamica e le responsabilità non sono chiaramente definite,
le parti non si trovano d’accordo sulla dinamica.
-
Ognuna
delle parti presenta una propria denuncia alla propria
assicurazione.
-
La
controparte, il veicolo e la compagnia assicuratrice sono
estere.
-
Fanno
eccezione le lesione riportate dai trasportati che, salvo alcuni
limiti riguardanti casi più gravi, sono indennizzati dalla
compagnia assicuratrice del veicolo vettore.
- Sinistro
stradale con tre o più veicoli:
Qui bisogna a
monte esaminare bene la dinamica dei fatti e le responsabilità dei
singoli conducenti; ci si deve rivolgere al solo responsabile
dell’evento se è solo un conducente ad avere causato il sinistro;
bisogna rivolgersi a tutti se vi sono corresponsabilità di uno o più
protagonisti. A nostro avviso è sempre conveniente fare una
richiesta danni a tutte le parti in causa affinché tutti gli uffici
sinistri siano attivati e si mettano all’opera; eviteremo ritardi
e cosiddetti “palleggiamenti” per competenza.
Chi ci può
aiutare ???
Appare evidente
che la scelta a monte di assicurarsi con una valida compagnia
assicuratrice appare FONDAMENTALE in quanto sarà quest’ultima a
dovere risarcire i nostri danni in caso di procedura CID e ci potrà
aiutare in caso di bisogno quando un sinistro ci vede contrapposti
ad altre compagnie di assicurazione fornendoci un’adeguata
assistenza e preziosi consigli.
Stanno anche
sorgendo agenzie di consulenza d’infortunistica stradale che
gestiscono per i danneggiati i sinistri sia a cose che a persone;
informatevi in giro sulla validità del loro operato, sui costi e
soprattutto non lasciatevi abbindolare da promesse di INDENNIZZI e
RISARCIMENTI da favola; dubitate di queste persone che vi promettono
cercando di ottenere la gestione del vostro danno.
In Italia
recentemente è stata emanata la legge 57/2001
che, oltre a ribadire quanto già previsto dalla legge 990/69,
prevede delle precise normative introducendo tabelle di riferimento
e limiti di indennizzo per danni fisici e pone limiti temporali alle
compagnie assicuratrici che devono risarcire danni sia a cose che a
persone obbligandole a determinati comportamenti.
Per
un’approfondimento della legge Vi rimandiamo alla lettura della
stessa.
Nel nostro Paese
le leggi giuste che ci tutelano ci sono, gli enti preposti a farle
rispettare pure, ma spetta a noi farci rispettare e prendendo in
prestito una frase di un nostro Amico comune tenete presente che
siamo “Cittadini e non sudditi”.
Cercheremo di
illustrarvi le leggi principali sul settore assicurativo e
soprattutto come tutelarsi e difendersi in caso di evento dannoso
dalle trappole e dalle pastoie burocratiche assicurative.

Per.
Ind. Maurizio Menicucci
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